(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Abruzzo n. 33 - Ordinario - del 9 settembre 2015) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 39 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale n. 1 del 11.08.2015 del Consiglio regionale -  III
Commissione consiliare permanente, in sede deliberante; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche ed integrazioni al Regolamento "L.R. 10/2004 -  Regolamento
  per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati" 
 
  1. Al Regolamento "L.R.  10/2004  -  Regolamento  per  la  gestione
faunistico - venatoria degli ungulati"  sono  apportate  le  seguenti
modifiche ed integrazioni: 
    a) alla fine del comma 9 dell'art. 1,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "In caso il cacciatore abbia gia' frequentato e superato  la
prova valutativa finale di corsi relativi alle figure di cui al comma
8 lettere b), c), d), e), f), g), h), j) e k), qualora  ne  frequenti
di successivi, le parti dei  programmi  coincidenti  con  quelle  dei
corsi gia' conseguiti, sono automaticamente riconosciute e scomputate
sia dal programma da seguire  sia  dalla  relativa  prova  valutativa
finale."; 
    b) al comma 15 dell'art. 1, dopo la parola "tra le  parti",  sono
aggiunte le seguenti: ", ovvero a seguito di richiesta dell'ATC  alla
quale non segua un accordo con la Provincia  entro  e  non  oltre  il
termine di trenta giorni lavorativi."; 
    c) alla fine del comma 27 dell'art. 1, e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "A decorrere dal 1° agosto 2015, le modifiche alle  MA  sono
effettuate dagli ATC e comunicate alla Provincia entro  e  non  oltre
sette giorni dall'approvazione delle stesse da parte dei Comitati  di
Gestione."; 
    d) il comma 28 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  "28. Il territorio non vocato rappresenta  l'area  nella  quale  la
presenza  del  cinghiale  e'  da  ritenere   incompatibile   con   la
salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie  selvatiche.
Fatto salvo quanto previsto nell'art. 1-bis, in tale territorio, sono
esclusi dalla gestione faunistico-venatoria, tendente ad eliminare la
presenza del cinghiale, i cacciatori che  partecipano  alla  gestione
della specie all'interno della MA e sono ammesse tutte le tecniche di
caccia tranne la braccata."; 
    e) al comma  31  dell'art.  1,  le  parole  "in  accordo  con  la
Provincia" sono soppresse; 
    f)  al  comma  33  dell'art.  1,  le  parole  "e  vidimato  dalla
Provincia" sono soppresse; 
    g) al comma 34 dell'art. 1,  le  parole  "dalla  Provincia"  sono
sostituite con le seguenti: "dall'ATC"; 
    h) al comma 35 dell'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo le parole  "e  comunque  compreso",  sono  aggiunte  le
seguenti: ", di norma,"; 
      2) dopo le  parole  "due  vice-capisquadra.",  e'  inserito  il
seguente periodo: "L'ATC in presenza di contrasti tra  le  squadre  o
per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del  territorio
o per ottimizzare la gestione delle specie puo' ridurre  o  aumentare
il numero minimo di componenti delle squadre rispettivamente  fino  a
dieci e trenta."; 
    i)  al  comma  39  dell'art.  1,  le  parole  "Entro   due   anni
dall'entrata in vigore  del  presente  regolamento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2017"; 
    j) il comma 45 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  "45.  Il  caposquadra,  congiuntamente  ai   vice-capisquadra,   e'
responsabile  del  rispetto  delle  regole  contenute  nel   presente
Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MA di cui al
comma 49. Entro il 30 giugno 2016 i capisquadra e i  vice-capisquadra
devono conseguire la qualifica di selecacciatore/selecontrollore."; 
    k) al comma  46  dell'art.  1,  le  parole  "e  d'intesa  con  la
Provincia" sono soppresse; 
    l) il comma 47 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  "47. Le zone  di  cui  al  comma  46  sono  costituite  da  un'area
continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari,
con  i  confini   corrispondenti   ad   elementi   fissi   facilmente
determinabili  ed  individuabili  quali  strade,  fossi,   ecc.   Non
costituiscono interruzione  alla  continuita'  territoriale  elementi
quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili.  Le  zone  di  caccia
sono individuate dall'ATC. L'assegnazione  delle  zone  vocate  viene
effettuata per un periodo di cinque anni,  rinnovabile.  Fatto  salvo
quanto previsto al comma 61, qualora  nelle  MA  rimangano  zone  non
assegnate, l'ATC, su richiesta scritta da parte delle  squadre  della
MA, da formularsi entro il 31 agosto di ogni anno, le  ripartisce  ed
assegna, entro il 15 settembre, ed  esclusivamente  per  la  stagione
venatoria  in  corso,  a  ciascuna  richiedente  una  sola  zona   di
superficie proporzionale al numero dei propri iscritti, possibilmente
contigua a quella gia' assegnata, utilizzando i criteri di  priorita'
previsti al  comma  56.  Con  la  nuova  assegnazione  la  superficie
complessiva a disposizione della squadra puo' superare il  limite  di
2.000 ettari. L'ATC, in presenza di contrasti tra le  squadre  o  per
migliorare la pianificazione faunistico-venatoria  del  territorio  o
per ottimizzare la gestione delle specie puo' revocare  o  modificare
l'assegnazione o  la  perimetrazione  delle  zone  anche  durante  la
stagione venatoria in corso. Qualora  non  pervengano  all'ATC  nuove
richieste di assegnazione di zone non assegnate, per l'anno venatorio
in corso, provvede autonomamente alla ripartizione e all'assegnazione
di dette zone alle squadre della MA, in modo proporzionale al  numero
dei propri iscritti, superando il limite dei 2.000 ettari ciascuna."; 
    m) al comma 49 dell'art. 1,  dopo  le  parole  "componenti  delle
squadre", sono inserite le seguenti: "(prevedendone chiaramente anche
le modalita' di occupazione e di abbandono delle poste)"; 
    n) il comma 54 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  "54. Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre,  anche
durante lo svolgimento della caccia al  cinghiale,  e'  consentito  a
tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di  caccia,  tranne  se
partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta del giorno."; 
    o) al comma 56 dell'art. 1,  le  parole  "dalla  Provincia"  sono
sostituite dalle seguenti: "dall'ATC"; 
    p) alla lettera a) del comma  56  dell'art.  1,  dopo  la  parola
"residenti" sono aggiunte le seguenti: "o nativi"; 
    q) al comma 58 dell'art. 1, il numero "57" e' sostituito  con  il
numero: "56"; 
    r) il comma 72 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  "72. Durante lo  svolgimento  della  braccata  ai  partecipanti  e'
consentito abbattere esclusivamente il cinghiale e, se nel periodo ne
e' consentita la caccia, la volpe (Vulpes  Vulpes).  Ai  partecipanti
alla  braccata,  e'  vietato  abbattere  altri  tipi  di  selvaggina,
esercitare altre forme di caccia,  detenere  o  utilizzare  munizioni
diverse da quelle a palla unica."; 
    s) al comma 108 dell'art. 1, il numero "2" e' sostituito  con  il
numero: "3"; 
    t) dopo l'art. 1, e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis (Salvaguardia delle  colture  agricole  e  delle  altre
specie selvatiche: contenimento dei danni causati dal  cinghiale  nel
territorio non vocato). 
  1. Nel rispetto del Calendario  venatorio,  in  presenza  di  danni
documentati alle colture agricole o alle altre specie selvatiche  nel
territorio  non  vocato  definito  dal  comma  28  dell'art.  1,   le
Associazioni agricole rappresentate nell'ATC possono presentare  allo
stesso istanza d'intervento scritta.  L'ATC,  celermente,  verificata
l'effettiva  presenza  dei  danni,  incarica  giornalmente  con  nota
scritta una squadra, gia' assegnataria di una zona  e  che  partecipa
alla gestione della specie all'interno di una MA,  d'intervenire.  La
squadra puo' utilizzare tutte le tecniche di caccia e,  in  deroga  a
quanto previsto dal comma 28 dell'art. 1,  se  autorizzata  dall'ATC,
anche la braccata. 
  2. Le squadre interessate a partecipare alle attivita' previste dal
presente articolo presentano domanda  scritta  all'ATC  entro  il  31
agosto di ogni anno e sono automaticamente inserite  cronologicamente
nell'elenco annuale da cui l'ATC,  con  criteri  di  rotazione  delle
squadre e delle zone, le seleziona per interventi giornalieri. 
  3. L'ATC alla nota scritta con la quale incarica  d'intervento  una
squadra, su  cui  riporta  espressamente  il  giorno  d'intervento  e
l'autorizzazione o il diniego dell'utilizzazione anche della  tecnica
di  caccia  della  braccata,  allega  fotocopia   della   cartografia
dell'area in cui la stessa e' chiamata ad agire. 
  4. La squadra incaricata conferma, entro e non oltre dodici ore dal
ricevimento della nota d'intervento, l'accettazione dell'incarico  e,
decorso inutilmente tale termine, l'ATC incarica  dell'intervento  la
squadra  che  nell'elenco  cronologico  la  segue.  La  nota   e   la
cartografia sono inviate prima dell'intervento agli  organi  deputati
al controllo. 
  5. Tutte le comunicazioni previste nel  presente  articolo  possono
essere effettuate anche con mezzi telematici."; 
    u) dopo l'art. 1-bis e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-ter (Piani di gestione dei cervidi). 
  1. La Provincia o gli ATC, delegati ai sensi del comma 15 dell'art.
1,  entro  sei  mesi  dall'approvazione  del  presente   regolamento,
adottano un Piano quinquennale di gestione dei cervidi. Per i cervidi
nella tabella sottostante vengono fornite le superfici  ottimali  dei
comprensori cui fare riferimento per la gestione di una popolazione. 
 
           ===============================================
           |                   |     Superficie (ha)     |
           +===================+=========================+
           | Capriolo          | 1.500-5.000             |
           +-------------------+-------------------------+
           | Cervo             | 25.000 - 60.000         |
           +-------------------+-------------------------+
 
  2. Per quanto riguarda i cervidi per ogni  comprensorio  faunistico
di gestione devono essere identificati delle densita' ottimali (dette
densita' obiettivo), espresse come numero di capi ogni 100 ettari  di
territorio, intese e calcolate rispetto alla superficie  territoriale
idonea alla specie di ciascuna  unita'  di  gestione.  Nella  tabella
sottostante vengono forniti i valori di  riferimento  delle  densita'
obiettivo per cervo e capriolo (i valori possono variare in  funzione
delle condizioni locali e degli obiettivi delle specifiche  strategie
di gestione adottate). 
 
            =============================================
            |                   |      Densita' di      |
            |                   |riferimento indicative |
            +===================+=======================+
            | Capriolo          | 10 -30 capi /100 ha   |
            +-------------------+-----------------------+
            | Cervo             | 1,5 - 6 capi/100 ha   |
            +-------------------+-----------------------+
 
  3. I Piani quinquennali devono contenere: 
    a) la carta della vocazione faunistica; 
    b) l'individuazione dei comprensori faunistici di gestione; 
    c) gli obiettivi del piano; 
    d)  l'indicazione  delle  modalita'   per   gli   interventi   di
miglioramento ambientale; 
    e)  l'indicazione  e  la  localizzazione  degli  eventuali  danni
causati dai cervidi e gli interventi di prevenzione da adottare; 
    f)   l'indicazione   delle   modalita'   dei   censimenti   delle
popolazioni; 
    g) le indicazioni per la modulistica relativa alle varie fasi  di
gestione della specie. 
  4. I Piani quinquennali di gestione dei cervidi  sono  subordinati,
per la loro adozione, al parere dell'ISPRA. 
  5. Ai fini di un'ottimale gestione faunistica delle popolazioni  di
cervo, la Regione, le Province o gli ATC, possono stipulare tra  loro
o con altre regioni e province non abruzzesi interessate, nonche' con
gli enti gestori delle aree protette,  specifici  protocolli  per  la
gestione della specie in ambiti territoriali omogenei.  Gli  ATC  per
l'espletamento di tali  funzioni  devono  avvalersi  di  tecnici  con
qualifiche definite dall'art. 1, comma 8, lettera a).". 
 
                              D'ALFONSO